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Massofisioterapista non è professione sanitaria, ok del Tar
Respinto ricorso di 400 professionisti contro ministero Salute
Nessuna illegittimità nel provvedimento del Ministero della Salute che non ha riconosciuto la natura di "professione sanitaria" al titolo di "massofisioterapista" iscritto nello speciale elenco ad esaurimento istituito presso gli Ordini di settore. L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto da quasi 400 massofisioterapisti che chiedevano l'annullamento del provvedimento con il quale il Ministero della Salute ha respinto la loro richiesta di qualificarli come "professionisti sanitari", e non come "operatori sanitari". Secondo i ricorrenti il rifiuto del ministero avrebbe indotto gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali e assicurativi a non rimborsare i trattamenti sanitari effettuati dai massofisioterapisti e l'Agenzia delle Entrate a contestare l'evasione dell'Iva, costringendoli finanche a difendersi dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria. Il Tar ha ritenuto che il Dm dell'agosto 2019, nell'istituire presso gli Ordini l'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti "ha in sostanza consentito a costoro di poter continuare a svolgere l'attività pregressa, con la precisazione però che l'iscrizione in argomento non comporta di per sé l'equipollenza o l'equivalenza ai titoli necessari per l'esercizio delle professioni". E "la finalità appare quella di salvaguardare e rendere maggiormente trasparente, anche mediante l'iscrizione in un elenco speciale, la posizione di quanti hanno continuato a prestare la loro attività come lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi maturando così una esperienza triennale, pur senza essere in possesso del titolo statale richiesto, consentendo così loro di continuare a svolgere tale attività e pur in assenza dell'equipollenza del titolo al diploma universitario in base alla disciplina transitoria ed eccezionale". Quanto invece alla questione della sussunzione dell'attività di massofisioterapista la categoria delle "professioni sanitarie", la questione resta disciplinata dal un decreto legislativo del 1992 e da un Dm del 2001, "ove tra le professioni sanitarie tipizzate e preposte alle attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione in forza di titolo abilitativo rilasciato dallo Stato, non è ricompresa la figura professionale del massofisioterapista".
L.Harper--AMWN